Articolo 8 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 aprile 1990
Art.8
(Compiti regionali)
Art. 7, L.n. 291/81 ; Art. 2, c.1 L. n. 12/1988
1. Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla regione;
d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 9;
f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o degli altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

Art. 60, c.7 L. n. 219/1981;
Art. 2 , c.l, L. n. 12/1988
2. Per le finalita' di cui alla lett. b) del precedente comma ed alla lett. f) del successivo articolo 9 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, provincie e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria.

Art. 3, c.1 D.L. n. 333/1981 , conv. mod. L.n. 456/1981
3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico e in particolare nei precedenti commi le regioni sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico.

Art. 60, c.3 L. n. 219/1981
4. Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme ed indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia.

Art. 2, c. 17 L.n. 80/1984
5. Le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano gia' provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania e' costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino.
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
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