Articolo 37 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 aprile 1990
Art. 37
(Acquisizione di aree)
Artt. 30 e 80, c. 6, L.n. 219/1981; Art. 1 quater , D.L. n. 75/81 , conv. con mod. L.n. 219/1981; Art. 2 , c. 7, D.L. n. 48/86 , conv. con mod. L.n. 119/1986; Ord. Cost. n. 607/1987; Norma di coordinamento
1. Per le aree da acquisire ai sensi del presente titolo ai proprietari, coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385 , maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 385 del 1980 .
L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima, che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .

Art. 23, c. 17, D.L. n. 57/82 , conv. con mod. L.n. 187/1982 ;
2. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma 1 non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.

Art. 1 quater, D.L. n. 75/81 , conv. con mod. L.n. 219/1981 ; Norme di coordinamento
3. Le disposizioni dei precedenti commi si estendono ai comuni danneggiati.
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente