(Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti)
Art. 3, c.6, D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. L. n. 187/1982
1. Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.
Idem, c.7
2. L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.