(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione) Art. 4, c.3, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.
2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al
presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
b) in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione ((di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche')) dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture ((...))
nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.
Art. 3, c.4 ter, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L. n. 80/84;
Art. 4 , c.1, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L. n. 12/1988 ((3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13))
Art. 18, c.2, D.L. n. 57/82 , conv. con mod. L. n. 187/1982;
Art. 4 , c.2, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L. n. 12/1988
4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.