Articolo 39 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Articolo 38Articolo 40
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27 aprile 1990
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5 dicembre 1993
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11 agosto 1997
Art. 39
(Sviluppo industriale nelle zone disastrate)
Art. 32, c.1, 2 e 3, L. n. 219/1981 Norma di coordinamento
1. Le aree localitazzate nelle zone disastrate ed invididuate, ai sensi dell' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , delle regioni Basilicate e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale.

Idem, c.4, Art. 9, c.3 D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. L. n. 187/1982 2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75% della spesa necessaria.

Art. 3 bis, D.L. n. 309/1986 , conv. con mod. L. n. 472/86
3. La misura del contributo di cui al comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto Centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

Art. 8, c.1, 2 e 2 bis D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L. n. 120/87
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 39 settembre 1986, sono riservati prioritamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

Art. 10, c.3, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L. n. 12/1988 Art. 13 ,
c.2, L. n.48/1989
5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel Comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12.

Art. 8, c.7, D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L.n. 120/1987
6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campania, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e' individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

Art. 8, c.7, L.n. 730/1986
7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel precedente articolo.

Idem, c.8 Norma di coordinamento
8. IL Ministro per gli interventi staordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma.

Art. 8, c.3, D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L. n. 120/1987
9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzano investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzare in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1, lettera a), nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

Idem, c.4
10. La regione compentente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.

Art. 10, c.4, D.L. n.474/1987 , conv. con mod. L.n. 12/88 Norma di
coordinamento
11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra' protarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita' prescritte nell' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . Le medesime modalita' si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. (3) ((8))

Art. 13, c.2, L.n. 48/1989 Norma di coordinamento
12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , da ultimo prorogata con l' art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 . A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 . I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente articolo 5, la continuita' delle attivita' in corso, secondo le modalita' e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalita' di procedure: le disponibilita' delle contabilita' speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al Presidente dell'Agenzia.

Art. 8, c. 5, D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L.n. 120/1987
13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali.

Art. 10, c. 2, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L.n. 12/1988
14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2.

Art. 8, c. 6, L.n. 730/1986
15. L'agevolazione fiscale prevista dell'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , come modificato con l' articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo.

Art. 8, c. 7, ter D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L. 120/1987
16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

Idem, c. 7 quater
17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica.

Idem, c.7 quinquies
18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.

--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 39, comma 11) che il termine di diciotto mesi previsto dal comma 11 del presente articolo, e' elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto 398/1993, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia gia' raggiunto la misura del settantacinque per cento.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che il termine di diciotto mesi previsto dal comma 11 del presente articolo, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento.
Entrata in vigore il 11 agosto 1997
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