(Ricostruzione dei comuni disastrati e
dei comuni gravemente danneggiati)
Art. 28, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 3 , c. 8, D.L. n. 19/1984 , conv.
con mod. L.n. 80/1984
1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano il piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione.
Idem, c. 9,
2. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, gia' dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici.
Art. 28, c. 2, L.n. 219/1981
3. I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresi' ad adottare o confermare tra i senguenti piani esecutivi necessari:
a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive compresi quelli commerciali e turistici;
c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti o da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.
Art. 6, c. 1, L.n. 80/1984
4. Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni.
Art. 28, c. 15, L.n. 219/1981
5. Nelle more della adozione o della conferma dei piani esecutivi di cui al terzo comma del presente articolo, il comune puo' autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.
Idem, c. 17 Norma di coordinamento
6. I piani di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
Art. 29, c. 4 L.n. 219/1981
7. Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 33 risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente comma 3 regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.
Art. 3, c. 10, D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 2 , c. 2, D.L. n. 48/1986 , conv. con mod. L.n. 119/1986
8. Resta ferma la potesta' dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, al fine di accellerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui al presente articolo.
Art. 28, c. 3, L.n. 219/1981
9. I piani esecutivi di cui al precedente terzo comma sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero e alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
Idem, c. 4
10. Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale.
Idem, c. 5
11. I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 .
Idem, c. 6
12. I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.
Idem, c. 8; Art. 23, c. 13, D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. L.n.
187/1982
13. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
Art. 28, c. 9 e 11, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 13, D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. L.n. 187/1982 ; Norma di coordinamento
14. I piani esecutivi coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione anche urbanistica senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell' articolo 59 della legge 10 aprile 1953, n. 62 , e dell'approvazione e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale.
Art. 28, c. 7, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 13, D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. 1.n. 187/1982
15. Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 2, c. 2 e 6, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L.n. 12/1988 ;
Norma di coordinamento
16. I piani regolatori generali od esecutivi, e loro varianti, adottati dai comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, fatta eccezione dei piani esecutivi di cui al precedente comma 14, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindi giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.
Art. 28, c. 12, L.n. 219/1981
17. L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.
Idem, c. 14
18. Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera d), alla costruzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente terzo comma, le aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.
Art. 3 sexties, c. 2, D.L. n. 696/1982 , conv. con mod. L.n. 883/1982;
Art. 5 , u.c. D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984
19. Ai proprietari di edifici che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al precedente terzo comma, lettera a).
Art. 5, c. 4 bis, D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984
20. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi.
Art. 28, c. 16, L.n. 219/1981
21. In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti e da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.
Art. 2, c. 3 e 6, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L.n. 12/1988; Art.
28 , c. 1, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 13, D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. 1.n. 187/1982
22. Gli strumenti urbanistici generali e esecutivi o loro varianti gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione di intendono approvati ove la regione o l'ente delegato entro il 20 maggio 1988 non abbiano notificato alcun formale provvedimento ai sensi dell' articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale.
Art. 2, c. 1, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L.n. 12/1988
23. Ai comuni disastrati e a quelli gravemente danneggiati che non abbiano adottato entro il 20 maggio 1988 il piano regolatore o i piani esecutivi di cui al presente articolo e' sospesa l'erogazione di fondi ai sensi dell'articolo 3 fino alla adozione dei menzionati piani, fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7, comma 5.
Art. 28, c. 18, L.n. 219/1981 ((24.)) Le spese per la elaborazione dei piani regolatori e dei piani esecutivi previsti nel presente articolo sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.