Articolo 70 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Articolo 69Articolo 71
Versione
27 aprile 1990
Art. 70
(Esenzione da imposte e tasse)
Art. 73, c.1, L.n. 219/1981
1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e della tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 , e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648

Idem, c.2
2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 8, c.1, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L. n. 12/1988
3. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche:
a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del presente testo unico e a tutti gli atti di acquisto di cui all'articolo 10, comma 8, e all'articolo 13, comma 3, dello stesso decreto;
b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del presente testo unico e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti.

Art. 8, u.c. D.L. n. 799/1980 , conv. con mod. L.n. 875/1980
4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nello articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonche' di ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta erariale di trascrizione, prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi sismici.

Art. 12, D.L. n. 799/1980 , conv. con mod. 875/1980
5. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i contributi in conto capitale erogati in base alla legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
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