(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)
Art. 21, c. 1, L.n. 219/1981 .
Art. 23, c. 9, D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. L. 187/1982
1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 e' concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.
Art. 21, c.2, L.n. 219/1981
Art. 2 ter , c. 1, D.L. n. 333/1981 , conv. con mod. L.n. 456/1981
2. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.
Art. 8, c. 7 bis, D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L.n. 120/87
3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.
Art. 4, c. 1, D.L. n. 309/1986 , conv. con mod. L.n. 472/1986
4. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attivita' nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.
Idem c.2
5. E' consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati.
Art. 8, c.9, L. n. 730/1986;
Art. 10 , c. 1, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L. n. 12/1988
6. Ferma restando la competenza per le domande definite dalla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unita' e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il Presidente della giunta regionale secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28.
Art. 8, c. 1, L. n. 730/1986
Art. 5 , c. 4, D.L. n. 8/1987 conv. con mod. L. n. 129/1987
7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione e' regolata con convenzione da stipularsi con il Comune ed e' vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle arre relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987.
Idem, c,2
8. La convenzione di cui al precedente comma e' deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.
Idem, c. 3, Art. 13, c.2 L.n. 48/1989
9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell' art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 nonche' quelle contenute nel successivo articolo 39, comma 12.