(Particolare disciplina in materia di locazione)
Art. 4 ter, c. 1, D.L. n. 776/80 , conv. con mod. L.n. 874/80; Art. 5 quater , D.L. n. 333/81 , conv. con mod. L.n. 456/1981
1. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed e' esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita' e l'abitabilita' degli immobili medesimi.
Art. 13, c. 3, L.n. 219/1981
2. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Idem, c. 4
3. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 1, c. 2, D.L. n. 551/1988 , conv. con mod. L.n. 61/1989
4. Resta confermata fino al 31 dicembre 1989 la sospensione nei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata, anche se compresi nelle lettere a) , b) , c) e d) dell'art. 1 del comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 , dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, ((nonche' dell'esecuzione delle ordinanze di convalida)) di licenza o di sfratto di cui all' articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all' articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili.
Art. 13 quater, c. 5, D.L. n. 8/1987 , conv. con mod. L.n. 120/87
5. Decade dal beneficio della sospensione previsto nel quarto comma il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio. La decadenza sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvedera', su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorita' di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui all' articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 .