Articolo 23 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
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27 aprile 1990
Art. 23
(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di enti pubblici)
Art. 23, c. 7, D.L. n. 57/82 , conv. con mod. L. 187/1982;
Art. 17 , c. 1, L.n. 219/1981
1. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 22.

Idem, c. 2
2. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rate delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della variabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni, e dall' art. 25 lett. a) della legge 1 febbraio 1961, n. 59 , a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Art. 2 bis, D.L. n. 333/81 conv. con mod. L.n. 455/1981
3. Agli interventi di competenza di amministratori dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del precedente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .

Art. 6, c. 1, D.L. n. 57/82 conv. con mod. L.n. 187/1982
4. La disposizione di cui al precedente comma 3 e' estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto dall' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 .

Idem, art. 25 ter
5. Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprieta' della regione, delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.

Art. 17, c. 5, L.n. 219/1981;
Art. 2 bis , c. 2, D.L. n. 333/81 , conv. con mod. L.n. 456/81;
Art. 21 , c.2, D.L. n. 57/82 , conv. con mod. L. 187/1982
6. Il Ministro della pubblica istruzione nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle universita' della Basilicata, di Napoli e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche.

Art. 3, c. 1, D.L. n. 333/81 , conv. con mod. L. N. 456/1981
7. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, e in particolare, con quelli di cui al presente articolo, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di Istituto sotto il profilo tecnico.

Art. 17, c. 5, L. n. 219/1981
8. Il Ministro per i beni culturali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituiti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

Art. 1, c. 8, D.L. n. 474/87 , conv. con agli mod. L. n. 12/1988
9. Al fine di accellerare il recupero dei beni culturali di cui al comma 1, nonche' articoli 13 e 57 del presente testo unico si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito, con modificazioni della legge 29 ottobre 1987, n. 449 .
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
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