Articolo 49 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Articolo 48Articolo 50
Versione
27 aprile 1990
Art. 49
(Autorizzazione ai lavori)
Art. 56, c. 1, L.n. 219/1981
1. Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall' art. 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

Idem, c. 2
2. La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Idem, c. 3
3. Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Idem, c. 4
4. L'autorizzazione, comunque, posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

Idem, c. 5
5. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 , resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

Idem, c. 6
6. Per tutte le opere eseguite in dipendenza del sisma nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni previste all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

Art. 3 ter, D.L. n. 696/1982 , conv. con mod. L.n. 883/1982; Art. 1 , c. 2, D.L. n. 48/1986 , conv. con mod. L.n. 119/1986
7. Per le opere diverse da quelle indicate nel comma precedente eseguite nei comuni dichiarati totalmente disastrati il contributo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 10 del 1977 non e' dovuto per le concessioni edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non e' dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977 .

Art. 56, c. 7, L.n. 219/1981
8. Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza tra il volume riconosciuto e quello preesistente non superi il 30 per cento.

Idem, c. 8
9. Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

Idem, c. 9
10. Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'art. 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 9.

Idem, c.10
11. Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 34.

Art. 11, u.c. D.L. n. 57/1982 , conv. con mod. L. n. 187/82; Art. 13 , c.1, L.n. 48/1989
12. Nei comuni dichiarati sismici l'attuazione degli strumenti urbanistici puo' avvenire sino al 31 dicembre 1989 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all' articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
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