Articolo 28 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Articolo 27Articolo 29
Versione
27 aprile 1990
Art. 28
(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo)
Art. 22, c. 1, L.n. 219/1981
1. A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali, e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Idem, c. 2; Art. 23, c. 10, D.L. n. 57/82 , conv. con mod. L.n.
187/1982
3. Il Contributo di cui al comma precedente e' esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento della impresa.

Art. 22, c. 3, 4 e 5, L.n. 219/1981; Art. 2 ter , D.L. n. 333/81 , conv. con mod. L.n. 456/1981; Art. 10 c. 1 e 3, D.L. n. 474/1987 , conv. con mod. L.n. 12/1988 .
Norma di coordinamento
3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso dalla regione alle imprese che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, ed abbiano provveduto a corredarla entro il 31 marzo 1989 dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dell'autorizzazione dai competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall' art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , e da una specifica perizia giurata per l'approvazione da parte della commissione di cui al presente comma.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla disciplina delle modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso e' concesso dal presidente della giunta regioale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' dell'intendente di finanza.
Le spese per il finanziamento della commissione sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 12, c.5, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
4. In tutti i casi previsti nei precedenti commi ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali i contributi sono definitivi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro 60 giorni dalla presentazione stessa.

Art. 22, c.5, L.n. 219/1981; Art. 2 ter , D.L. n. 333/81 , conv. con
mod. L.n. 456/1981
5. Il contributo e' erogato in ragione:
a) del 50 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato, dal presidente della commissione di cui al comma 3; il relativo compenso e' a carico dei fondi di cui all'articolo 3.

Art. 12, c.1, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazione sia ad uso abitativo che produttivo, e' disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 19.

Idem, c.2
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e' altresi' concesso dal sindaco, su parere della commissione prevista nel comma 3, il contributo per le riparazioni delle attrezzature e il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Idem, c. 4
8. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 non approvate dalle regioni alla data del 22 novembre 1987 sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 6 e 7.

Art. 33, c.3, L.n. 219/1981
9. Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 41 si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorita' comunale competente.
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente