(Poteri sostitutivi e interventi di recupero)
Art. 9, c. 3 bis, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L.n. 80/84
1. Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.
Idem, c. 3 ter
2. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.
Art. 3, c. 1, D.L. n. 48/86 , conv. con mod. L.n. 119/1986
3. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c), il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.
Idem, c. 2
4. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica.
Idem, c. 3
5. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonche' l'affidamento in concessione dell'intervento.
Idem, c. 4; Norma di coordinamento
6. Il concessionario e' scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non puo', comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico.
Idem, c. 5; Norma di coordinamento
7. Il comune e' autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalita' di cui al presente testo unico.
Idem, c. 6
8. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita', le unita' immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico.
Idem, c. 7
9. Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . E' in facolta' dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unita' da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprieta' sugli immobili non riparati o non ricostruiti.
Idem, c. 8
10. L'intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.
Art. 10, D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984
11. In sede di attuazione dei piani di recupero il comune con delibera consiliare puo' individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorita' rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 3.
Art. 12 bis, c. 1, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
12. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c).
Idem, c. 2
13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'articolo 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumita', la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonche' la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.