Articolo 48 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
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27 aprile 1990
Art. 48
(Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto)
Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/82 , conv. con mod. L.n. 187/1982; Art. 3 , c. 9, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 28 , c. 14, L.n. 219/1981; Art. 3 sexies , D.L. n. 696/82 , conv. con mod. L.n.
883/1982
1. Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 14 undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 , possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del precedente articolo 34, applicando le disposizioni ivi previte al comma 23 per la concessione dei contributi.

Art. 55, c. 2, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 15, D.L. n. 57/82 , conv.
con mod. L.n. 187/1982
2. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente testo unico gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

Art. 55, c. 3, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 15, D.L. n. 57/82 , conv.
con mod. L.n. 187/1982
3. Al piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 34.

Art. 55, c. 4, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 15, D.L. n. 57/82 , conv.
con mod. L.n. 187/1982
4. Nei comuni che non si avvalgono della facolte' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti.

Art. 55, c. 5 e art. 28, c. 18, L.n. 219/1981; Art. 23 , c. 15, D.L.
n. 57/82 , conv. con mod. L.n. 187/1982
5. Le spese per l'elaborazione dei piani dei comuni indicati al precedente comma 1 sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

Art. 2, c. 5 e 6, D.L.n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/88
6. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1 accedono ai benefici di cui al precedente comma per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

Art. 5, c. 4 bis, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L.n. 80/1984 ; Norma di coordinamento
7. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Le aree di sedime sono acquisite gratuitamente dal comune.
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
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