2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 122, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante « Codice delle assicurazioni private », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, si veda la nota alle premesse;».