Articolo 3 del Decreto 1 aprile 2008, n. 86
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 giugno 2002
Art. 3. Veicoli a motore 1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 122, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante « Codice delle assicurazioni private », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, si veda la nota alle premesse;».
Entrata in vigore il 3 giugno 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente