Articolo 5 del Decreto 12 febbraio 2015, n. 31
Articolo 4
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7 aprile 2015
Art. 5. Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica anche:
a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati.
Note all'art. 5:
La Parte IV, del Titolo V, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: "BONIFICA DI SITI CONTAMINATI" (articoli da 239 a 253).
Entrata in vigore il 7 aprile 2015
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