2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica anche:
a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati.
Note all'art. 5:
La Parte IV, del Titolo V, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: "BONIFICA DI SITI CONTAMINATI" (articoli da 239 a 253).