Articolo 32 - Convenzione della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
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29 aprile 1994
Articolo 32
Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o piu' ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994