Articolo 11 - Convenzione della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 aprile 1994
Articolo 11
Le Autorita' giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l'Autorita' giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'Autorita' centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorita' centrale dello Stato richiedente, puo' domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorita' centrale dello Stato richiesto, detta Autorita' deve trasmettere la risposta all'Autorita' centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente