Articolo 10 - Convenzione della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 aprile 1994
Articolo 10
L'Autorita' centrale dello Stato in cui si trova il minore prendera' o fara' prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994
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