Art. 15. Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione. 1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall' articolo 22, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attivita' di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera b), del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 e' prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilita' soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unita' tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attivita' connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilita' finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilita' speciali istituite ai sensi dell' articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 . Le predette unita' di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.
Versione
30 dicembre 1995
30 dicembre 1995
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- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4751Provvedimento: […] Detto art. 22 stabilì che le controversie relative ai rapporti su detti sarebbero restati di competenza dell'Avvocatura dello Stato "che agisce in difesa degli Enti proprietari". In termine per il trasferimento fu prorogato dall'art. 15 del d.l. n. 560 del 1995, conv. nella legge n. 74 del 1996 al 31 marzo 1996. La Corte di appello ha ritenuto che l'art. 22 avrebbe operato una successione ope legis, a titolo particolare, nel rapporto dedotto in giudizio, dell'Ente destinatario delle opere allo Stato e parallelamente, avrebbe derogato al disposto dell'art. 111 c.p.c., estromettendo dai giudizi lo Stato e disponendo che questi dovessero proseguire nei confronti degli Enti ai quali le opere erano state trasferite.Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6627Provvedimento: […] In termine per il trasferimento fu prorogato dall'art. 15 del d.l. n. 560 del 1995, conv. nella legge n. 74 del 1996 al 31 marzo 1996. […]Leggi di più...
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