Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 dicembre 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 dicembre 2015 |
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La polisemia della “zona agricola” (nota a Consiglio di Stato, sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5917) di Marco Brocca Sommario: 1. Il caso. 2. La posizione del Consiglio di Stato. 3. L'identità della zona agricola: limiti e potenzialità. 3.1. La lettura della giurisprudenza. 3.2. La risposta del legislatore. 1. Il caso Il comune di San Gennaro Vesuviano adotta una variante al P.R.G. che prevede, tra l'altro, la classificazione di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti/appellanti come zona D (“attività produttive”) e zona G (“commerciale-terziaria” e “turistico-recettiva”). L'amministrazione provinciale, ente preposto secondo la legge urbanistica regionale alla verifica di compatibilità …
Leggi di più… - 3. La polisemia della “zona agricola” (nota a Consiglio di Stato, sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5917) di Marco BroccaMarco Brocca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La polisemia della “zona agricola” (nota a Consiglio di Stato, sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5917) di Marco Brocca Sommario: 1. Il caso. 2. La posizione del Consiglio di Stato. 3. L'identità della zona agricola: limiti e potenzialità. 3.1. La lettura della giurisprudenza. 3.2. La risposta del legislatore. 1. Il caso Il comune di San Gennaro Vesuviano adotta una variante al P.R.G. che prevede, tra l'altro, la classificazione di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti/appellanti come zona D (“attività produttive”) e zona G (“commerciale-terziaria” e “turistico-recettiva”). L'amministrazione provinciale, ente preposto secondo la legge urbanistica regionale alla verifica di compatibilità …
Leggi di più… - 4. Legge 194/1978 sull’aborto - tra obiezione di coscienza e libertà di autodeterminazioneValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
Tema di grande attualità e immense polemiche in Italia così come in America è oggi l'aborto. L'aborto è definibile come qualsiasi interruzione della gravidanza prima del suo termine fisiologico (nove mesi), cioè prima che l'embrione sia in grado di condurre una vita extrauterina sia che essa avvenga spontaneamente sia volontariamente. Fino alla metà degli anni '70 l'aborto in Italia era considerato una pratica illegale e pertanto perseguibile penalmente, sanzionata dalle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale. Con la sentenza n. 27 del 1975 la Consulta, dopo aver riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela del concepito nell'Art. 2 Cost. consentiva, la …
Leggi di più… - 5. 276 giuristi chiedono una svolta nell’applicazione delle norme vigenti a tutela dei bambini e delle bambine con due mammeCarla Garlatti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Mettere i bambini al centro delle decisioni utilizzando le norme che già prevedono la necessità di iscrivere alla nascita i due genitori che hanno messo al mondo il bambino. È questo il senso di un documento sottoscritto da 276 giuristi - docenti universitari, giudici, avvocati - mobilitati nel giro di poche ore per chiedere che il dibattito esca dalle pastoie della polemica politica e del pregiudizio e torni a basarsi su una attenta analisi dei dati giuridici. Il monito al legislatore espresso dalla Corte Costituzionale nel 2021 perché intervenisse senza indugio a colmare il vuoto di tutela dei bambini nati da coppie omosessuali è caduto nel vuoto e, anzi, il mancato intervento della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/06/2023, n. 40797Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL DE LI S.n.c. avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alessio Scarcella; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Guglielmo Fiacco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; Penale Sent. Sez. U Num. 40797 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello …Leggi di più...
- esclusione·
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- bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – avvio della procedura fallimentare·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2022, n. 5633Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto TR ZI - Primo Presidente - CONTRIBUTI PREVIDENZA AM DI IA - Presidente di Sezione - NI MA - Presidente di Sezione - Ud. 07/12/2021 - PU GI AR LA - Consigliere - R.G.N. 25614/2015 CO CO - Rel. Consigliere - Rep. BE TI - Consigliere - AN US - Consigliere - AN AR CI - Consigliere - NI TR LA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25614-2015 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PDELLA REVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.P.A., …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/04/2021, n. 10013Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 25799-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, TAR LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrenti - Civile Sent. Sez. U Num. 10013 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 15/04/2021 contro CODACONS - COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI, ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73 presso l'Ufficio Legale Nazionale del CO, …Leggi di più...
- inesistente·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2021, n. 9549Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 23637-2020 proposto da: AI CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 9549 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 12/04/2021 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, C.O.A. - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO, C.N.F. - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; - intimati - avverso …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2020, n. 27773Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 8781/2020 proposto da: DI ROCCO Avvocato Maria, rappresentata e difesa da se stessa e dall'Avvocato Gaetano Pecorella; PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO; e contro - ricorrente - - intimato - - intimato - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 96/2019, depositata il 7 ottobre 2019. Civile Sent. Sez. U Num. 27773 Anno 2020 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 04/12/2020 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 no- vembre 2020 dal Consigliere Alberto Giusti; udito il Pubblico …Leggi di più...
- applicabilità alla decadenza dall'impugnazione·
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- giudizi disciplinari·
- impugnazioni civili
Versioni del testo
- Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La presente legge, in conformita' alla convenzione sulla biodiversita', fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 , al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 , al Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e' costituito:
a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
b) dalla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
c) dal Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
d) dal Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
4. Per le finalita' della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonche' gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilita'.
5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attivita' degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attivita' di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversita' di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attivita' di formazione e iniziative culturali. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n. 44, supplemento ordinario.
- La legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, supplemento ordinario. - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
a) che sono originarie di uno specifico territorio;
b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 , e dalle disposizioni regionali emanate in materia.
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse e' attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.
Note all' art. 2:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario. - Art. 3.
Anagrafe nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe e' subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilita' di generare materiale di moltiplicazione.
In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si puo' procedere all'iscrizione.
4. Le specie, le varieta' o le razze gia' individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 , nonche' i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilita' e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprieta' intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110 . Non sono altresi' brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, ne' le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 .
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101 , e' integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge n. 30 del 1991 , si veda nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 529 del 1992 , si veda nelle note all'art. 2.
- La legge 23 marzo 1998, n. 110 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1998, n. 91, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004 , si veda nelle note all'art. 2.