Articolo 3 del Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208
Articolo 5Articolo 4
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31 dicembre 2024
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2 marzo 2025
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di protezione civile 1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dopo il comma 489 e' inserito il seguente: «489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma ((e nella regione Umbria)) aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto ((delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonche')) delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , puo' essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 ((, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022)) .
All'attuazione del presente comma si provvede ((nei limiti delle)) risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica ((dell'anno 2025")) .
1-bis. ((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: "avviare i processi di ricostruzione" e' inserita la seguente: "pubblica";
b) al comma 678:
1) dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232")) .
2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall' articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 , il soggetto subentrante cui sono trasferite le attivita' di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie gia' stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, ((e' autorizzato a)) rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, ((dell'ordinanza)) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, ((e dall'articolo 1)) ((dell'ordinanza)) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.
2-bis. ((All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente" sono inserite le seguenti: "dal Commissario straordinario di cui al comma 1,".))
2-ter. ((Al medesimo articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 puo' coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi gia' programmati da pubbliche amministrazioni, da societa' in house dello Stato o della regione Campania o da societa' partecipate a controllo statale nonche' interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario puo', con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento puo' provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater";
c) al comma 10, lettera b), le parole: "inseriti nel primo piano di interventi urgenti" sono soppresse;
d) al comma 13, lettera a):
1) al primo periodo, dopo le parole: "nonche' le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b)";
2) al secondo periodo, le parole da: "anche gli interventi oggetto di affidamento" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma".))
2-quater. ((Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unita' immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorche' adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale)) .
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi ((del comma 2 provvede)) , entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40 ((per cento)) degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. ((Le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, a immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Per gli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022 di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.))
3-ter. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)) .
Entrata in vigore il 2 marzo 2025
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