Articolo 4 - Accordo della Legge 7 aprile 2017, n. 53
Articolo 3
Versione
29 aprile 2017

Art. 4.

Il presente Accordo dovra' essere ratificato.
Gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica.
L'Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Accordo, compreso l'allegato, non potra' essere denunciato.
Fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 in due originali in lingua italiana e slovena facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 29 aprile 2017
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