Articolo 2 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 aprile 1922
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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