Articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168
Articolo 2Articolo 4
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14 ottobre 2012
Art. 3. Sede dell'Ufficio 1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unita' temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
Entrata in vigore il 14 ottobre 2012
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