Art. 3. Sede dell'Ufficio 1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unita' temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unita' temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.