Art. 99. (Revoca di diritto della sospensione)
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del Codice di procedura penale , la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del Codice di procedura penale , la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.