Articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 98Articolo 100
Versione
9 febbraio 1957
Art. 99. (Revoca di diritto della sospensione)

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del Codice di procedura penale , la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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