Articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 84Articolo 86
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
20 ottobre 1988
Art. 85. (Destituzione di diritto)

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 , 498 del Codice penale , per delitti contro la moralita' pubblica, ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 , 531 , 532 , 533 , 531 , 535 , 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((50)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
--------------- AGGIORNAMENTO (50) La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1988
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