Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 70Articolo 72
Versione
9 febbraio 1957
Art. 71. (Dispensa dal servizio per infermita')

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente