Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))
E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.