Articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 101Articolo 103
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9 febbraio 1957
Art. 102. (Ricorso gerarchico)

Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura e' ammesso ricorso gerarchico al ministro che provvede con decreto motivato.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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