Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
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27 giugno 1958
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18 maggio 1997
Art. 58. (Presupposti e procedimento)

Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, ((sentito)) l'impiegato ((...))
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento. (2)
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 30 aprile 1958, n.571 ha disposto le norme di esecuzione dell'art. 58 del presente Statuto.
Entrata in vigore il 18 maggio 1997
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