Articolo 191 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 190Articolo 192
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
23 novembre 1961
Art. 191. (((Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo,
usciere ed inserviente)

I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico))
Entrata in vigore il 23 novembre 1961
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