Articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 100Articolo 102
Versione
9 febbraio 1957
Art. 101. (Procedimento per l'irrogazione della censura)

Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'art. 104 assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.
Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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