Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 80Articolo 82
Versione
9 febbraio 1957
Art. 81. (Sospensione dalla qualifica)

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall' art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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