Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 33Articolo 35
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
19 marzo 2005
Art. 34. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))
Entrata in vigore il 19 marzo 2005
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