Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
7 agosto 1975
Art. 8. (Conferimento di posti disponibili agli idonei)

L'amministrazione ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.
((Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa))
Entrata in vigore il 7 agosto 1975
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