Articolo 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 130Articolo 132
Versione
9 febbraio 1957
Art. 131. (Collocamento a riposo)

Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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