Articolo 202 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 201Articolo 203
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9 febbraio 1957
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1 maggio 1965
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24 luglio 1965
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8 gennaio 1971
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1 gennaio 2014
Art. 202. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) ((85)) -------------- AGGIORNAMENTO (85)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 458) che "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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