Art. 202. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) ((85)) -------------- AGGIORNAMENTO (85)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 458) che "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'".
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 458) che "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'".