Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 46Articolo 48
Versione
9 febbraio 1957
Art. 47. (Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale
della carriera direttiva dell'amministrazione centrale)

Il rapporto informativo di cui all'art. 43 e' compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto e' vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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