Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 3Articolo 5
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9 febbraio 1957
Art. 4. (Esclusione dal concorso)

L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del ministro.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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