Articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 79Articolo 81
Versione
9 febbraio 1957
Art. 80. (Riduzione dello stipendio)

La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio e' inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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