Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 29Articolo 31
Versione
9 febbraio 1957
Art. 30. (Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi)

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente