Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 41Articolo 43
Versione
9 febbraio 1957
Art. 42. (Rapporto informativo e giudizio complessivo)

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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