Articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 90Articolo 92
Versione
9 febbraio 1957
Art. 91. (Sospensione cautelare obbligatoria)

L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del ministro; ove sia, stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio.
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del ministero.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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