Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 19Articolo 21
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9 febbraio 1957
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1 settembre 1962
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7 ottobre 2016
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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