Articolo 311 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 310Articolo 312
Versione
9 febbraio 1957
>
Versione
18 dicembre 1999
Art. 311. (Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari)

I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di universita' o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianita' ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza. ((65)) ---------------- AGGIORNAMENTO (65) Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 ha disposto (con l'art. 9, comma 10) che e' abrogato il presente articolo, eccetto che nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 .
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente