Articolo 205 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 204Articolo 206
Versione
9 febbraio 1957
Art. 205. (Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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