Articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 77Articolo 79
Versione
9 febbraio 1957
Art. 78. (Sanzioni)

L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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