Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 30Articolo 32
Versione
9 febbraio 1957
Art. 31. (Funzioni - Qualifica)

L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non puo' essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Puo' essere destinato a qualunque altra, funzione purche'
corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato
puo' temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera.
L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Egli puo' usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.
All'atto del collocamento a riposo, puo' essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica, immediatamente superiore.
Dopo la cessazione dal servizio, purche' non determinata, da un provvedimento disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha, lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente