Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 42Articolo 44
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
1 gennaio 1973
Art. 43. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N.1077))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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